Emergenza covid 19 – Reddito di ultima istanza esteso ai professionisti iscritti alla Gestione Separata dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Roma, 31 marzo 2020.
Cari Presidenti dei Collegi Territoriali
Care colleghe e cari colleghi
Si inoltra la presente nelle more della pubblicazione del relativo Decreto interministeriale, da quanto consta approvato dal Governo e con il quale si disciplina l’erogazione anche ai liberi professionisti del bonus di 600 euro.
I Periti Agrari e Periti Agrari Laureati iscritti alla Gestione Separata in Enpaia, nel rispetto delle procedure indicate nella presente comunicazione, potranno accedere a tale indennità.
Possiamo finalmente asserire che la voce alzata della categoria per mezzo del Collegio Nazionale dei Periti Agrari, accolta dalla famiglia dei professionisti tecnici a cui apparteniamo, è stata riassunta nella richiesta formulata al Governo dalla Rete Professioni Tecniche (RPT) che ne ha dato concreto riscontro.
L’indennità prevista dal DI del 28 marzo 2020 è rivolta ai colleghe/i iscritti alla gestione separata che:
a) abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (Art 2 Definizione di cessazione, riduzione e sospensione dell’attività) a) per cessazione dell’attività: si intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
b) per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tale fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.)
L’indennità, inoltre, è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019. Si sottolinea che in assenza del requisito reddituale sopra indicato e del puntuale adempimento degli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019 la domanda verrà dichiarata inammissibile.
Le domande, redatte sulla base del modulo allegato, devono essere presentate, dal 1° al 30 Aprile 2020, ESCLUSIVAMENTE via pec all’indirizzo: periti.indennita@pec.enpaia.it allegando copia di documento di identità e del codice fiscale. Cosi come previsto dal citato decreto, le domande verranno lavorate nell’ordine cronologico di arrivo, e soddisfatte, in presenza dei prescritti requisiti, nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto nell’art. 1, comma 1, dello stesso decreto.
L’esito della domanda sarà subordinato al testo del decreto pubblicato e comunque si precisa quanto segue:
- non hanno diritto alla presente indennità i titolari di pensione compresi i pensionati iscritti contribuenti ancora in attività professionale;
- non hanno diritto alla presente indennità i dipendenti che esercitano l’attività libero professionale;
- nel caso di iscrizione plurima ad Enti o Casse di previdenza l’istanza di indennità dovrà essere presentata ad un solo ente di Previdenza
Si precisa altresì che l’indennità prevista dal DI 28 marzo 2020 è cumulabile con la c.d. indennità di baby setting prevista dall’art. 23 comma 9 del DL Cura Italia.
I componenti, il Comitato Amministratore sono a disposizione degli iscritti per dar loro ogni utile informazione e raccoglierne le problematiche:
Per. Agr. Alberto Barbarini – mail: barbarinialberto@libero.it
Per. Agr. Davide Castello – mail: castello.davide@gmail.com
Dott. Per. Agr. Massimo de Nitto – mail: massimodenitto@gmail.com
Dott. Per. Agr. Bernardino Lattarulo – mail: info@studiolattarulo.it
Dott. Per. Agr. Celestino Nardone – mail: studiotecniconardone@gmail.com
Dott. Per. Agr. Andrea Taddei – mail: dott.andreataddei@virgilio.it
E’ possibile visualizzare/scaricare il nuovo Modulo ex D.L. n. 23/2020 necessario cliccando qui
Il Coordinatore della Gestione Separata Periti Agrari
Dott. Per. Agr. Bernardino Lattarulo